Fringe benefit agenti sportivi: la Cassazione frena il Fisco sul “giudicato riflesso”


Chi assiste un club professionistico sa bene che esiste il rischio di vedere il compenso pagato all’agente sportivo riqualificato dall’Agenzia delle Entrate come fringe benefit del calciatore, con conseguente indeducibilità del costo per la società e tassazione irpef aggiuntiva per l’atleta.

Si tratta di un orientamento operativo che riposa in un gruppo di pronunce del 2019, a cui negli ultimi mesi si è aggiunta una novità: la possibilità, per il Fisco, di far leva sul collegamento negoziale tra il contratto di lavoro del calciatore, il mandato all’agente e la scrittura di servizio tra club e società dell’agente, per estendere gli effetti di un accertamento da un anno d’imposta all’altro.

Una lettura affrettata della più recente giurisprudenza della Cassazione in materia, rischia però di far passare un messaggio sbagliato: che questo collegamento operi come un automatismo, ma non è così, ed è bene capirne la ragione, anche attraverso l’attenta disamina di tale giurisprudenza che, invero, offre indicazioni difensive più utili di quanto un titolo allarmistico lascerebbe intendere.

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1) Il criterio dell’interesse esclusivo: l’orientamento del 2019

Il fulcro di tale questione è stato individuato dalle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 2144, 2145 e 2146 del 2019 

  1. quando il mandato all’agente è conferito nell’interesse esclusivo o prevalente del calciatore – come  la negoziazione del proprio ingaggio, la ricerca di una nuova squadra – il pagamento del compenso da parte del club non è un costo inerente all’attività d’impresa, ma un vantaggio economico indiretto per l’atleta, da tassare come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del Tuir.
  2. Se, invece, il mandato è conferito nell’interesse del club – come  la ricerca di un profilo per il settore giovanile, un’attività di scouting – il costo resta pienamente deducibile.

L’onere di dimostrare l’interesse aziendale grava sul club, non sull’Agenzia: in assenza di una documentazione solida – contratto di mandato dettagliato, corrispondenza, report di scouting – l’Ufficio può presumere che il compenso sia un vantaggio per il calciatore.

È un principio che vale indipendentemente dall’iscrizione dell’agente all’Albo Nazionale istituito dal D.Lgs. 10 agosto 2021, n. 37 e indipendentemente dal rispetto dei limiti percentuali sul compenso: la conformità alle regole federali non equivale, di per sé, alla correttezza fiscale dell’operazione.

2) La recente posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19069 dell’11 giugno 2026  ha analizzato un caso di assoluto interesse ai nostri fini: un calciatore aveva ricevuto un accertamento irpef per l’anno 2007, relativo a compensi versati dal club alla società dell’agente.

Il giudice di merito aveva dato ragione al calciatore, richiamando una precedente sentenza – passata in giudicato, ma resa nei confronti del club, non del calciatore – che aveva escluso la simulazione contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate sé è rivolta alla Corte di Cassazione, sostenendo che quella sentenza non potesse vincolare il giudizio riguardante il calciatore e che invece avrebbero dovuto prevalere due diverse sentenze, favorevoli al Fisco, relative agli anni d’imposta 2008 e 2010 per lo stesso calciatore.

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate chiarendo come in linea teorica il cd. giudicato riflesso può operare anche tra soggetti diversi quando i rispettivi rapporti sono legati da un collegamento negoziale (nel caso di specie il rapporto tra club e società dell’agente, da un lato e quello tra club e calciatore, dall’altro) .

Tuttavia, la Cassazione ha affermato, con altrettanta precisione, che questo collegamento non produce un automatismo: vale  a dire, il giudice di appello aveva in ogni modo motivato la propria decisione in autonomia, senza limitarsi a recepire il precedente giudicato e questo è bastato a rendere la sentenza corretta indipendentemente dalla questione teorica sul giudicato riflesso.

Peraltro, nella medesima data, la Cassazione ha depositato anche l’ordinanza n. 19068/2026 , relativa allo stesso calciatore e alla stessa vicenda contrattuale, ma riferita all’anno d’imposta 2009 anziché al 2007: stesso relatore, stessa ricostruzione e, non a caso, medesimo esito di rigetto del ricorso erariale.

Due pronunce gemelle, pubblicate lo stesso giorno sullo stesso rapporto, idonee a confermare come il principio non sia un episodio isolato, ma un orientamento piuttosto pacifico.

3) Perché non è un automatismo: il principio delle imposte periodiche

Il passaggio più utile per la difesa dei club riguarda, tuttavia, il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, anch’esso respinto. L’Ufficio ha sostenuto che le sentenze favorevoli al Fisco per gli anni 2008 e 2010 dovessero vincolare anche l’accertamento relativo al 2007.

La Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio – peraltro, consolidato in materia di imposte periodiche – secondo cui l’efficacia vincolante di un giudicato tributario relativo a un’annualità non si estende automaticamente alle altre, salvo che riguardi elementi di carattere tendenzialmente permanente o pluriennale .

La sussistenza di un fringe benefit per il calciatore, ha osservato la Corte, è un accertamento di fatto che può variare di anno in anno – a seconda delle prestazioni effettivamente rese dall’agente in quel periodo – e non rientra quindi tra gli elementi che il giudicato di un’annualità può determinare rispetto alle altre.

Il risultato pratico è duplice e va letto nella sua interezza: da un lato, un accertamento sfavorevole per un’annualità non pregiudica automaticamente le altre; dall’altro, nemmeno un accertamento favorevole per un’annualità mette al riparo le altre, il che significa che ogni anno d’imposta va difeso con una propria, autonoma documentazione dell’interesse aziendale sottostante al compenso dell’agente.

4) Le cause civili tra agenti e club: cosa rileva davvero

Accanto alla giurisprudenza tributaria, vale la pena guardare anche come i giudici civili trattano i contratti di mandato tra agenti e calciatori o club. In tal senso, appare interessante evidenziare che:

  •     nella vicenda decisa dalla Corte di Cassazione nel 2024 , un club (poi fallito) ha perso la causa contro l’agente creditore non per una generica opacità del mandato, ma perché non aveva sollevato correttamente, nei gradi di merito, l’eccezione di nullità del contratto per mancato deposito presso la Commissione Agenti della FIGC (un’eccezione tardiva, quindi, non un vizio sostanziale del rapporto);
  •    nella vicenda decisa dalla Corte di Cassazione nel 2023  , il ricorso di un agente è stato dichiarato inammissibile per una ragione tutta processuale: il Regolamento Agenti FIGC non ha rango di norma di diritto e la sua violazione non può essere dedotta come motivo di ricorso di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Nessuna delle due pronunce, quindi, certifica una prassi diffusa di irregolarità nei mandati sportivi: sono due sconfitte processuali, non due bocciature nel merito della genuinità dei contratti. È un distinguo che conta, perché citare questi precedenti come prova di un’opacità sistemica del settore, sarebbe una forzatura che un lettore esperto – un giudice tributario, in primis – riconoscerebbe immediatamente.

5) Cosa cambia in pratica per club e consulenti: un metodo per la gestione contabile

Il quadro che emerge, letto nel suo complesso, non è quello di un rischio nuovo e improvviso, ma la conferma – accompagnata da un’importante precisazione a favore del contribuente – di un rischio noto già dall’anno 2019:

Principio

Fonte

Effetto pratico

Interesse esclusivo del calciatore = fringe benefit indeducibile

Cass. nn. 2144-2146/2019

Onere della prova dell’interesse aziendale sul club

Collegamento negoziale astrattamente idoneo a fondare un giudicato riflesso

Cass. nn. 19068 e 19069/2026

Rischio teorico, non automatico

Nessuna estensione automatica del giudicato tra annualità diverse

Cass. nn. 19068 e 19069/2026 (principio imposte periodiche)

Ogni anno d’imposta va documentato autonomamente

In conclusione, come metodo corretto di gestione contabile e amministrativa, dunque, è necessario:

  •     predisporre una documentazione specifica per ciascuna stagione sportiva, senza fare affidamento su un giudizio favorevole ottenuto per un’annualità precedente;
  •     strutturare i mandati distinguendo con chiarezza le prestazioni rese nell’interesse del club da quelle rese nell’interesse del calciatore, evitando formule generiche come “intermediazione per il trasferimento”;
  •     conservare, anno per anno, i riscontri concreti dell’attività svolta dall’agente – report, corrispondenza, verbali di trattativa – così da poter dimostrare l’inerenza aziendale anche a distanza di anni, quando un eventuale accertamento riguarda annualità pregresse.

Il messaggio di fondo delle due ordinanze, in definitiva, non è quello di un rischio fiscale  aumentato, ma dell’impossibilità per le controparti – Fisco o contribuente – di fare affidamento  su una comoda soluzione rapida, invocando quanto deciso per un anno diverso: al contrario, ogni accertamento resta e deve restare ancorato ai fatti specifici del periodo d’imposta contestato.


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