di EDOARDO FERRAGINA –
Il dibattito fiscale italiano ruota da anni intorno alle aliquote, agli scaglioni, al cuneo fiscale. Sono discussioni legittime, ma trascurano una voce che nessuna dichiarazione espone. Ogni impresa e ogni professionista pagano due volte. La prima al momento del versamento e la seconda per riuscire a versare correttamente, in tempo e nella forma prescritta. Questa seconda voce ha un nome tecnico, cost of compliance, e un peso concreto fatto di ore, organizzazione, software, consulenze e rischio.
La misurazione più nota resta quella della Banca Mondiale. Nel rapporto Doing Business 2020 un’impresa italiana di dimensioni medie impiegava 238 ore l’anno per assolvere gli obblighi tributari, distribuite su 14 pagamenti, con un carico complessivo di imposte e contributi pari al 59,1 per cento dell’utile ante imposte. Il dato va maneggiato con onestà intellettuale. La Banca Mondiale ha dismesso quella metodologia nel 2021 e l’indicatore non viene più aggiornato, per cui si tratta di una fotografia del passato, anche se nessuna rilevazione successiva ne ha ribaltato l’ordine di grandezza. Trenta giornate lavorative l’anno restano una stima realistica di quanto una piccola impresa dedica non a produrre, ma ad assolvere gli obblighi fiscali.
Si dice spesso che la causa sia l’arretratezza digitale dell’amministrazione, ma si tratta di una spiegazione comoda e sbagliata. Nella scheda dedicata all’Italia del rapporto Mind the Gap pubblicato dalla Commissione europea nel dicembre 2025, la digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria compare tra i punti di forza del sistema, insieme all’uso di strumenti di intelligenza artificiale per l’analisi incrociata dei dati finanziari dei contribuenti. Il paradosso italiano non è il fisco analogico, ma quello digitale che ha spostato il costo senza ridurlo. Fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, dichiarazione precompilata hanno trasferito sul contribuente e sul suo intermediario l’onere di alimentare in tempo reale una banca dati che poi verrà usata per controllarlo. L’efficienza guadagnata dall’amministrazione non si è tradotta in una corrispondente riduzione degli adempimenti a valle.
Gli strumenti giuridici per correggere questa asimmetria esistono già e sono migliorati. Lo Statuto dei diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000 n. 212, è stato profondamente riscritto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024. Il nuovo articolo 10-ter codifica il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, stabilendo che l’azione amministrativa deve essere necessaria all’attuazione del tributo e non può limitare i diritti del contribuente oltre lo stretto necessario. L’articolo 6-bis impone il contraddittorio informato, preventivo ed effettivo a pena di annullabilità dell’atto. L’articolo 6 vieta da sempre di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell’amministrazione. Sulla carta abbiamo uno degli statuti più garantisti d’Europa, ma nella pratica resta legge ordinaria, derogabile da qualunque norma successiva e ogni decreto omnibus ne testimonia la fragilità.
Peraltro, una quota rilevante delle contestazioni non riguarda redditi occultati, ma errori formali commessi da contribuenti che avevano assolto al proprio onere dichiarativo. L’adempimento è diventato talmente tecnico che sbagliare la forma è più facile che nascondere la sostanza e in molti casi costa di più. È esattamente qui che il principio di proporzionalità dovrebbe operare come argomento difensivo pieno e non come clausola di stile, perché il terzo comma dell’articolo 10-ter lo applica anche alle sanzioni. Farlo valere davanti alle Corti di giustizia tributaria è oggi una delle poche leve concrete a disposizione di chi assiste piccole imprese.
Sul versante processuale disponiamo finalmente di un’evidenza empirica seria. Nel novembre 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato lo studio “Il funzionamento della giustizia tributaria in Italia: evidenza dai microdati”, nella collana Questioni di Economia e Finanza, condotto sull’universo delle società di capitali dal 2006 al 2022. Il risultato merita attenzione, giacché ci dice che il coinvolgimento in un contenzioso tributario si associa a un peggioramento della performance aziendale e a tassi più elevati di uscita dal mercato, con effetti concentrati sulle imprese più piccole e più indebitate. Il dato decisivo riguarda però i vincitori, dal momento che anche le aziende che ottengono ragione registrano una riduzione dell’attività. La vittoria processuale non ripristina la situazione anteriore, perché nel frattempo le risorse sono rimaste immobilizzate e la programmazione si è fermata. La legge 31 agosto 2022 n. 130 ha professionalizzato la magistratura tributaria e ha inciso sulla qualità delle decisioni, ma nessuna riforma dell’organo giudicante può restituire il tempo consumato prima della sentenza.
Risulta allora evidente che la riforma fiscale che serve al tessuto produttivo non passa soltanto dalla riduzione delle aliquote, che pure è auspicabile, ma esige certezza del diritto e stabilità delle regole. Un investitore non rinuncia all’Italia perché le imposte sono alte, ma perché non riesce a prevedere quanto pagherà tra tre anni e quale interpretazione prevarrà nel frattempo. Il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 sulla razionalizzazione degli adempimenti tributari si muove nella direzione giusta, ma resta un intervento parziale rispetto alla mole di obblighi stratificati.
Una proposta minima e a costo zero esiste. Ogni relazione tecnica che accompagna una norma fiscale quantifica il gettito atteso, ma nessuna quantifica le ore che quella norma sottrarrà a chi deve applicarla. Introdurre questa stima come requisito obbligatorio renderebbe visibile ciò che oggi non lo è, e obbligherebbe il legislatore a confrontare il beneficio erariale con il costo sociale dell’adempimento. Una norma che costa più di quanto rende è una norma sbagliata, anche quando il gettito aumenta. Finché il costo di essere in regola resterà invisibile, continueremo a chiamarla semplificazione senza averla mai fatta.
Edoardo Ferragina è avvocato tributarista, iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Guida lo Studio Legale Tributario Ferragina & Partners , con sedi a Viareggio e Roma, e si occupa di contenzioso tributario. Svolge regolarmente attività di docenza e scrive su altre testate specializzate. È direttore della rivista giuridica Neotepa ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, elenco speciale, e cura per Toscana Today la rubrica Giuridica.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link


