accise gasolio ridotte, bonus autotrasporto







È arrivato il tredicesimo intervento del Governo contro il caro carburanti, tra 7 decreti legge e decreti ministeriali. Con il Dl n. 153 del 26 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2026 ed entrato in vigore il 27 agosto 2026, l’Esecutivo proroga ancora il taglio delle accise sul gasolio e rafforza gli interventi a favore dell’autotrasporto.

Il nuovo Decreto Carburanti 2026 assicura altri dieci giorni di aliquota ridotta sul diesel, fino al 5 settembre 2026, e incrementa le risorse destinate al credito d’imposta per le imprese di autotrasporto merci conto terzi.

Le coperture arrivano principalmente dal nuovo meccanismo introdotto per i grandi gruppi del settore energetico, chiamati ad anticipare somme commisurate alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli utili la cui distribuzione è stata deliberata. Il decreto interviene inoltre sul gioco legale, modificando il trattamento fiscale di alcune spese di rappresentanza e rendendo indeducibili determinate sponsorizzazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Il provvedimento dovrà ora essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e potrà essere modificato durante l’esame parlamentare.

Accisa sul gasolio ridotta fino al 5 settembre 2026

L’articolo 1 del DL n. 153/2026 interviene sul livello dell’accisa applicata al gasolio usato come carburante, rideterminando l’aliquota, per il periodo compreso tra il 27 agosto e il 5 settembre 2026, in 532,90 euro per 1.000 litri.

La misura conferma quindi per altri dieci giorni il trattamento agevolato già applicato nelle settimane precedenti per contenere gli effetti del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Per lo stesso periodo, l’aliquota ridotta si applica anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, compreso l’HVO, e al biodiesel, quando sono immessi in consumo tal quali per essere utilizzati come carburanti e risultano rispettate le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento UE n. 651/2014.

Prodotto

Periodo di applicazione

Accisa

Gasolio usato come carburante

27 agosto-5 settembre 2026

532,90 euro/1.000 litri

HVO e altri gasoli paraffinici ammessi

27 agosto-5 settembre 2026

532,90 euro/1.000 litri

Biodiesel ammesso all’agevolazione

27 agosto-5 settembre 2026

532,90 euro/1.000 litri

Rispetto all’aliquota ordinaria di 672,90 euro per mille litri, il differenziale è pari a 140 euro per mille litri, vale a dire 14 centesimi per litro. Considerando anche l’effetto sull’IVA, il beneficio teorico complessivo alla pompa arriva a circa 17 centesimi al litro.

Per la proroga della riduzione dell’accisa il decreto quantifica gli oneri in 105,6 milioni di euro per il 2026 e in 1,2 milioni di euro per il 2028.

Benzina fuori dal taglio delle accise

L’intervento dell’articolo 1 è circoscritto al gasolio e ai carburanti espressamente equiparati dalla norma. Il decreto non prevede, invece, una nuova riduzione dell’accisa sulla benzina.

La scelta conferma quindi un intervento mirato sul diesel, carburante che incide in misura rilevante sui costi dell’autotrasporto e, più in generale, sulle attività economiche maggiormente esposte alle variazioni dei prezzi energetici.

Taglio delle accise, agevolazione continua dal 28 luglio

Il DL n. 153/2026 si inserisce nella sequenza di provvedimenti adottati dal Governo nel corso dell’estate per prolungare la riduzione dell’accisa sul gasolio.

Dopo gli interventi che hanno coperto il 28 e 29 luglio, la misura è stata progressivamente estesa dal DL n. 133/2026, dal DL n. 139/2026 e dal successivo decreto ministeriale relativo al 25 e 26 agosto. Il nuovo decreto assicura ora la copertura dal 27 agosto al 5 settembre 2026.

Ne deriva una finestra agevolata continuativa di 40 giorni, dal 28 luglio al 5 settembre 2026.

Autotrasporto, altri 22,1 milioni per il credito d’imposta

Il secondo intervento contenuto nell’articolo 1 riguarda le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il decreto aumenta infatti le risorse destinate al credito d’imposta sul gasolio per l’autotrasporto, previsto dal DL 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge n. 79/2026 e già rifinanziato dai successivi DL n. 133 e n. 139 del 2026.

La dotazione complessiva passa da 364,1 milioni a 386,2 milioni di euro, con un incremento di 22,1 milioni di euro per il 2026.

Il DL n. 153/2026, quindi, non introduce un nuovo credito d’imposta, ma rafforza la misura già prevista dalla normativa precedente aumentando le risorse disponibili per compensare il maggior costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto del gasolio.

Nel complesso, gli interventi previsti dall’articolo 1 determinano per il 2026 nuovi oneri pari a 127,7 milioni di euro: 105,6 milioni per la riduzione dell’accisa e 22,1 milioni per il rifinanziamento dell’autotrasporto.

NOTA BENE: Dal 6 settembre 2026, salvo nuovi interventi, torna l’accisa ordinaria sul gasolio a 672,90 euro per 1.000 litri. L’aumento sarebbe pari a 14 centesimi al litro, oltre al relativo effetto IVA. Eventuali sostegni successivi, anche selettivi, richiedono un nuovo provvedimento e non sono al momento operativi.

Grandi gruppi energetici, anticipo del 39% su ritenute e imposte sostitutive sugli utili

L’articolo 2 del DL n. 153/2026 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, un nuovo versamento anticipato sulle ritenute e sulle imposte sostitutive relative agli utili deliberati da alcuni grandi gruppi del settore energetico.

La misura riguarda le società residenti in Italia che siano controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato, abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato, ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e operino, direttamente o tramite società comprese nel perimetro di consolidamento, nei settori individuati dalla norma.

Rientrano, tra le altre, le attività di estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione e vendita di petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, GNL, altri prodotti energetici ed energia elettrica.

Ai fini della soglia dimensionale, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese incluse nel consolidato, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

Anticipo del 39%: come si calcola

Il versamento anticipato riguarda le ritenute e le imposte sostitutive sugli utili la cui distribuzione è stata deliberata nell’esercizio precedente a quello di corresponsione.

L’importo da versare è pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute se gli utili deliberati fossero corrisposti nello stesso esercizio.

Il calcolo deve tenere conto della natura dei soggetti beneficiari della distribuzione e del regime fiscale loro applicabile alla data della delibera.

Il versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per questo pagamento non è ammessa la compensazione.

Regola particolare per il primo periodo di applicazione

Per il primo periodo di applicazione, la disciplina ha una portata più ampia.

La norma si applica infatti anche alle ritenute e alle imposte sostitutive relative a utili la cui distribuzione sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del DL n. 153/2026, purché la corresponsione sia prevista dopo il 31 dicembre 2026.

La successiva modifica della data o delle modalità di pagamento degli utili non fa venir meno l’obbligo di versamento anticipato.

All’anticipo corrisponde un credito d’imposta

Le somme versate anticipatamente non costituiscono un prelievo definitivo.

Alla società è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile dal momento dell’effettiva corresponsione degli utili per ridurre le ritenute e le imposte sostitutive dovute sulla medesima distribuzione.

Per le imposte sostitutive applicate tramite intermediari, la società comunica a questi ultimi la quota di credito riferibile agli utili corrisposti, che viene utilizzata in diminuzione delle somme da versare all’Erario.

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile;
  • non rileva ai fini IRAP;
  • non incide sui rapporti fiscali espressamente esclusi dalla norma.

Il versamento anticipato, invece, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre, non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, una corresponsione anticipata degli utili.

Revoca della distribuzione e credito residuo

Se la delibera di distribuzione degli utili viene revocata in tutto o in parte, la quota del versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diventa un credito immediatamente utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti annuali ordinari, oppure può essere chiesta a rimborso.

La stessa possibilità è prevista quando, dopo l’effettiva distribuzione degli utili, residua una parte del credito non utilizzata in diminuzione delle ritenute o delle imposte sostitutive.

La disciplina viene inoltre coordinata con il nuovo assetto normativo mediante l’introduzione dell’articolo 55-bis nel D.Lgs. n. 33/2025, che replica il meccanismo di anticipazione con riferimento alle nuove disposizioni in materia di versamenti e riscossione.

Gioco legale, nuove regole su spese di rappresentanza e sponsorizzazioni

L’articolo 3 del DL n. 153/2026 contiene le disposizioni finanziarie del decreto e introduce una stretta sul trattamento fiscale di alcune spese sostenute nel settore del gioco legale. Le novità si applicano alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il primo intervento riguarda gli investimenti previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 41/2024, sostenuti dai concessionari individuati dalla stessa disciplina. Il decreto stabilisce che tali costi si considerano in ogni caso spese di rappresentanza, con conseguente applicazione delle relative regole fiscali di deducibilità previste dal TUIR.

La modifica viene inserita nell’articolo 108 del DPR n. 917/1986 e coordinata anche con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, attraverso l’inserimento di una disposizione analoga nell’articolo 117 del D.Lgs. n. 117/2026.

Sponsorizzazioni nel gioco legale non deducibili

Una seconda novità riguarda le spese di sponsorizzazione e le analoghe tipologie contrattuali richiamate dall’articolo 9 del DL n. 87/2018.

Il decreto ne esclude la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP quando siano sostenute da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che:

  • forniscono comunicazioni di carattere informativo sul gioco;
  • offrono servizi informativi di comparazione di quote o offerte.

Per queste spese, quindi, il DL n. 153/2026 introduce una indeducibilità integrale, superando la possibilità di ridurne il costo dal reddito d’impresa o dalla base imponibile IRAP.

Anche questa disciplina viene coordinata con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi mediante l’inserimento del nuovo comma 2-ter nell’articolo 117 del D.Lgs. n. 117/2026.

Fondo per gli interventi strutturali: risorse e coperture

L’articolo 3 interviene anche sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che viene incrementato di 2,6 milioni di euro per il 2026 e di 25,4 milioni di euro per il 2027.

Per il 2026 e il 2027, la copertura degli oneri del decreto è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dal meccanismo di anticipazione previsto dall’articolo 2 per i grandi gruppi energetici. Per il 2028, invece, la copertura della quota residua di 1,2 milioni avviene mediante una corrispondente riduzione dello stesso Fondo.

Le maggiori entrate generate dalle nuove regole fiscali sul gioco legale saranno invece accertate ogni anno con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e destinate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.


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