novità su accertamento e CPB 2026-2027







Il D.Lgs. n. 148/2026, cosiddetto decreto Omnibus, interviene su alcuni snodi centrali della riforma fiscale, con modifiche che incidono sia sull’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria sia sulla disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB).

Sul fronte dei controlli, il decreto ridefinisce alcuni limiti e presupposti dell’azione accertativa, intervenendo sui componenti a efficacia pluriennale, sulle società a ristretta base partecipativa e sulle contestazioni fondate sull’antieconomicità.

Parallelamente, in materia di CPB, vengono riviste alcune cause di esclusione e cessazione, con nuove regole che interessano in particolare il biennio 2026-2027 e che chiariscono gli effetti dell’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti.

Nuove regole per gli accertamenti fiscali

Il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, recepisce alcune indicazioni della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023 e introduce regole destinate a incidere sia sui termini entro i quali il Fisco può esercitare il proprio potere di controllo sia sui presupposti necessari per determinate contestazioni.

Tre sono gli interventi centrali:

  • il termine di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale;
  • la presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa;
  • i limiti all’accertamento fondato sull’antieconomicità delle operazioni.

Componenti pluriennali, quando parte l’accertamento

L’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e introduce una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale.

La novità riguarda quei costi che non incidono fiscalmente in un solo periodo d’imposta, ma vengono dedotti attraverso più quote distribuite nel tempo.

Per questi componenti, con esclusione di quelli riferiti a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale una quota viene dedotta per la prima volta.

In termini operativi, l’Amministrazione finanziaria deve quindi contestare la violazione collegata al componente pluriennale entro il termine ordinario di decadenza calcolato a partire dalla dichiarazione relativa al primo utilizzo fiscale del costo (5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al primo utilizzo).

Il decreto chiarisce inoltre che, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, tornano a operare le regole ordinarie per:

  • il periodo d’imposta in corso al momento della notifica;
  • il periodo d’imposta precedente;
  • i periodi d’imposta successivi.

Restano inoltre fermi sia i poteri di controllo sui rimborsi eventualmente richiesti sia le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge n. 190/2014.

Il richiamo assume rilievo anche nell’ipotesi di dichiarazione integrativa. Quando il componente viene indicato per la prima volta attraverso una dichiarazione integrativa, il termine di controllo deve essere coordinato con le regole specifiche previste per tale dichiarazione.

Ammortamenti e spese pluriennali, quali violazioni rientrano nella nuova regola

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 delimita ulteriormente il campo di applicazione.

Per le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e per le spese relative a più esercizi, il criterio collegato alla prima deduzione riguarda le violazioni che possono essere individuate già:

  • al momento dell’acquisto del bene;
  • oppure al momento del sostenimento della spesa.

Il legislatore individua così un momento preciso al quale collegare il controllo della correttezza del componente destinato a produrre effetti fiscali per più annualità.

La stessa disciplina viene trasposta nell’articolo 293 del D.Lgs. n. 141/2026, contenente il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Particolare attenzione merita la decorrenza: la nuova disciplina dell’articolo 22 si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Restano invece fuori dalla disciplina speciale i componenti negativi riferibili a operazioni inesistenti, per i quali non opera il nuovo criterio che collega la decorrenza alla prima quota dedotta.

Società a ristretta base, la presunzione di distribuzione degli utili viene delimitata

Un secondo intervento rilevante è contenuto nell’articolo 23 del decreto Omnibus, dedicato alle società di capitali a ristretta base partecipativa.

La disposizione disciplina espressamente la presunzione secondo cui, in presenza di maggiori redditi accertati in capo alla società, i relativi utili possono essere considerati distribuiti ai soci, salvo prova contraria.

Il decreto delimita però i casi nei quali la presunzione può essere utilizzata.

La distribuzione degli utili ai soci può essere presunta soltanto quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva:

  • componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
  • componenti reddituali negativi inesistenti che abbiano concorso alla formazione del reddito pur essendo indeducibili.

La portata della disposizione è significativa perché circoscrive l’utilizzo della presunzione alle ipotesi espressamente individuate.

Non qualsiasi rettifica del reddito societario consente, quindi, di presumere automaticamente una distribuzione occulta ai soci. Il presupposto deve riguardare ricavi o altri componenti positivi imponibili non dichiarati, oppure costi inesistenti.

Come vengono tassati gli utili presuntivamente distribuiti

Una volta applicata la presunzione, gli utili vengono assoggettati a tassazione in capo ai soci secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il trattamento fiscale dipende pertanto dalla qualifica del socio. Il decreto richiama gli articoli 47, 59 e 89 del TUIR, che regolano rispettivamente le diverse modalità di imposizione dei dividendi in relazione alla natura del percettore.

La disciplina viene inserita anche nel nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento attraverso il nuovo articolo 256-bis del D.Lgs. n. 141/2026.

Sul piano temporale, l’articolo 35 del decreto stabilisce un coordinamento tra la norma contenuta direttamente nel D.Lgs. n. 148/2026 e quella destinata a operare nel nuovo Testo unico. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 23 restano efficaci fino alla decorrenza prevista dall’articolo 368 del D.Lgs. n. 141/2026.

Accertamento per antieconomicità, lo scostamento dal mercato non è sempre sufficiente

L’articolo 24 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene su un altro terreno particolarmente rilevante nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria: l’antieconomicità delle operazioni.

La norma prende in considerazione la differenza tra il corrispettivo pattuito dalle parti e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), tale differenza può rappresentare un indice dell’esistenza di un maggior componente positivo oppure della mancanza di inerenza di un costo. Lo scostamento dal valore di mercato, però, non costituisce di regola un elemento sufficiente se considerato isolatamente.

La contestazione può fondarsi sulla difformità quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni:

  • sono presenti ulteriori elementi indiziari che, valutati insieme allo scostamento, risultano gravi, precisi e concordanti;
  • la stessa difformità rispetto al valore di mercato è manifesta e rilevante.

La norma introduce quindi un limite espresso agli accertamenti nei quali il giudizio di antieconomicità deriva soltanto dal confronto tra prezzo praticato e valore di mercato.

La presenza di un prezzo diverso da quello ritenuto normale dall’Amministrazione finanziaria non determina automaticamente una rettifica fiscale. Occorrono ulteriori elementi qualificati, salvo che lo scostamento presenti già caratteristiche tali da risultare manifesto e rilevante.

Antieconomicità, cosa cambia nei controlli

Sul piano pratico, l’articolo 24 rafforza la necessità di motivare l’accertamento sulla base di un quadro indiziario adeguato.

L’Amministrazione finanziaria dovrà quindi valutare, a seconda del caso:

  • l’entità dello scostamento dal valore di mercato;
  • l’esistenza di altre circostanze capaci di sostenere la contestazione;
  • la gravità, precisione e concordanza degli elementi raccolti;
  • l’eventuale carattere manifesto e rilevante della difformità.

La stessa regola viene recepita nel D.Lgs. n. 141/2026 attraverso il nuovo articolo 252-bis.

Anche per l’articolo 24 opera il coordinamento temporale previsto dall’articolo 35 del decreto Omnibus: la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 148/2026 è efficace fino alla decorrenza delle corrispondenti norme del nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento.

Accertamenti fiscali, sintesi

  • per i componenti negativi pluriennali, il termine viene collegato alla dichiarazione nella quale avviene la prima deduzione, secondo le condizioni previste dall’articolo 22;
  • per le società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci viene circoscritta ai maggiori componenti positivi non dichiarati e ai costi inesistenti;
  • nell’accertamento per antieconomicità, il semplice disallineamento rispetto al valore di mercato deve essere accompagnato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, a meno che la difformità sia manifesta e rilevante.

CPB 2026-2027, nuove regole per accesso e rinnovo

Cambiano le regole del Concordato preventivo biennale (CPB). L’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, il cosiddetto decreto Omnibus, interviene sulle cause di esclusione e sugli effetti dell’adesione effettuata senza i requisiti richiesti.

Le novità si applicano dal biennio d’imposta 2026-2027 e interessano sia chi aderisce per la prima volta sia chi rinnova il concordato.

Restano invariati i requisiti generali previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tra cui:

  • applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025;
  • rispetto dei limiti relativi ai debiti tributari e contributivi;
  • assenza delle cause di esclusione previste dalla disciplina.

Rinnovo del CPB e ingresso di nuovi soci

Una prima novità riguarda le società di persone e le associazioni professionali.

In caso di rinnovo del CPB, l’aumento del numero dei soci o associati non determina l’esclusione se i nuovi partecipanti, nell’anno precedente:

  • hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati;

oppure

  • hanno conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo non superiori complessivamente a 35.000 euro.

Per il CPB 2026-2027, il riferimento è quindi al 2025.

NOTA BENE: La deroga vale soltanto in caso di rinnovo e non per chi accede al concordato per la prima volta.

Professionisti, rileva il medesimo ISA

Il decreto interviene anche sui rapporti tra professionisti e associazioni professionali, società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA).

Dal CPB 2026-2027, il vincolo di adesione congiunta opera soltanto quando l’attività individuale del professionista e quella svolta dalla struttura collettiva sono riconducibili al medesimo ISA.

Se invece professionista e struttura applicano ISA differenti, la causa di esclusione non opera. Lo stesso criterio viene esteso alle corrispondenti cause di cessazione dal concordato.

CPB. Adesione senza requisiti priva di effetti

Il D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che l’adesione al CPB è priva di effetti se il contribuente:

  • non possiede i requisiti previsti dall’articolo 10;
  • non applica gli ISA;
  • presenta debiti tributari o contributivi incompatibili con l’accesso;
  • si trova in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11.

La verifica preventiva dei requisiti diventa quindi centrale prima dell’adesione al CPB 2026-2027.

Eliminata una causa di decadenza

Il decreto sopprime inoltre la causa di decadenza prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 13/2024, collegata all’assenza o al venir meno delle condizioni di accesso.

La nuova impostazione sposta il controllo a monte: se i requisiti mancano già al momento dell’adesione, il concordato non produce effetti.

CPB 2026-2027, sintesi

  • adesione inefficace in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione;
  • maggiore flessibilità, in caso di rinnovo, per l’ingresso di nuovi soci;
  • limite di 35.000 euro per i redditi dei nuovi soci o associati;
  • vincolo tra professionista e struttura collegato al medesimo ISA;
  • applicazione delle nuove regole dal biennio 2026-2027.


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