Il decreto Omnibus cancella il beneficio della riduzione dei termini di accertamento di un anno, ma resta ferma la riduzione biennale legata alla tracciabilità dei flussi finanziari
Fino al periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfetario potevano beneficiare di una riduzione dei termini di decadenza dell’azione di accertamento fiscale loro specificatamente dedicata.
L’articolo 1, comma 74, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabiliva che per gli operatori con fatturato annuo certificato interamente tramite emissione di fattura elettronica (o corrispettivi elettronici) il termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento (previsto dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) fosse ridotto di un anno.
Tale riduzione dei termini rispondeva a una finalità di tipo premiale.
Il legislatore intendeva infatti incentivare l’adozione volontaria della fattura elettronica da parte delle partite IVA in regime forfetario, in un contesto storico in cui tale modalità di fatturazione era facoltativa per questa categoria di contribuenti (mentre, ricordiamo, quanto all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non è mai stato concesso alcun esonero particolare ai forfetari).
Accanto a questa riduzione annuale, l’ordinamento prevede un ulteriore e più rilevante regime di favore disciplinato dall’articolo 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che riguarda invece la totalità dei contribuenti titolari di partita IVA, indipendentemente dal regime contabile adottato.
Tale norma dispone la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti in materia di IVA (art. 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972) e di imposte dirette (art. 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973).
Questo “sconto biennale” si applica ai soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per tutte le operazioni di importo superiore a 500 euro.
Per i contribuenti forfetari, i quali operano fuori dal campo di applicazione dell’IVA, tale riduzione esplica la sua efficacia pratica sui termini di accertamento delle imposte dirette, a patto che la tracciabilità finanziaria sia assicurata sia per i flussi attivi (incassi) che per quelli passivi (pagamenti).
I riflessi nel Modello REDDITI PF: il rigo RS136
Con riferimento alla citata riduzione dei termini di due anni, è bene ricordare che l’esercizio di tale diritto richiede un comportamento attivo da parte del contribuente in possesso dei requisiti.
Infatti, è necessario attestare espressamente, in sede di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi, la sussistenza dei requisiti.
Quanto sopra avviene mediante compilazione del Quadro RS. In particolare, il contribuente è tenuto a barrare la casella posta nel rigo RS136, denominato “Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza.”
Al fine di evitare errori, si puntualizzano le tre condizioni che devono essere tassativamente rispettate per l’accesso al regime di favore:
- Certificazione elettronica integrale: tutti i ricavi o compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta devono essere documentati tramite emissione di fattura elettronica oppure mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- Tracciabilità dei flussi finanziari: tutti i pagamenti e gli incassi relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro devono avvenire esclusivamente attraverso strumenti tracciabili, quali bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito o altre modalità di moneta elettronica;
- Adempimento dichiarativo: la mancata barratura della casella nel rigo RS136 del Quadro RS preclude la fruizione del beneficio, in quanto l’indicazione in dichiarazione costituisce un presupposto formale obbligatorio per l’efficacia dello sconto dei termini. La compilazione del rigo deve essere tempestiva: non è infatti possibile rimediare ad una dimenticanza presentando dichiarazione integrativa.
La novità del decreto Omnibus
Il quadro normativo di riferimento viene ora modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus.
L’articolo 21, comma 1, del decreto dispone infatti la soppressione del beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti in regime forfetario che certificano i ricavi / compensi in modalità esclusivamente elettronica (modifica all’articolo 1, comma 74, della Legge 190/2014).
Al fine di garantire il coordinamento tra le “vecchie” normative attualmente vigenti e i nuovi Testi Unici frutto della riforma fiscale, l’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 148/2026 parallelamente estende la soppressione anche all’articolo 240 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) che altro non è che la trasposizione della previgente norma.
Il venir meno della riduzione dei termini di accertamento di un anno, che era automaticamente riconosciuta ai forfetari, decorre dal periodo d’imposta 2026.
La giustificazione di questa modifica risiede nella progressiva estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2024, infatti, l’obbligo di emissione del documento in formato XML è divenuto generale per la totalità dei contribuenti in regime forfetario, per effetto di quanto disposto dal D.L. 36/2022.
Quanto sopra ha fatto completamente venir meno la motivazione per la quale la premialità era stata concessa, posto che l’emissione esclusiva di fatture elettroniche è un obbligo, e non una facoltà; pertanto, non rappresenta più un comportamento meritevole di una specifica tutela temporale in sede di controllo.
Il dopo Omnibus: resta la riduzione biennale per pagamenti tracciabili
Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus non intaccano in alcun modo la piena operatività della riduzione biennale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015.
Pertanto, i contribuenti in regime forfetario che certificano integralmente le operazioni attive con strumenti elettronici (ovvero, tutti i contribuenti, salvo eccezioni soggettive, come i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione del documento commerciale, es. edicole) continuano a beneficiare dell’abbreviazione di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento, nel rispetto delle pregresse condizioni sostanziali e formali vigenti.
I forfetari interessati a ridurre i tempi di esposizione all’azione accertativa del Fisco devono quindi continuare a monitorare la soglia dei 500 euro per ogni singola transazione attiva e passiva, garantendo la totale tracciabilità finanziaria dei flussi e provvedendo alla formale segnalazione nel rigo RS136 del Quadro RS del Modello REDDITI PF.
| Regime di favore | Riferimento normativo | Requisito sostanziale | Presupposto dichiarativo | Effetto sui termini di accertamento | Decorrenza modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Riduzione annuale per e-fattura | Art. 1, co. 74, L. 190/2014; Art. 240, D.Lgs. 117/2026 | Certificazione integrale dei ricavi con fattura elettronica | Nessuno (automatico) | Riduzione di un anno dei termini ex art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 | Abrogato a decorrere dal periodo d’imposta 2026 (Art. 21, D.Lgs. 148/2026) |
| Riduzione biennale per tracciabilità | Art. 3, D.Lgs. 127/2015 | Certificazione elettronica integrale e e tracciabilità operazioni sopra 500 euro | Barratura casella rigo RS136 del Quadro RS | Riduzione di due anni dei termini ex art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 e art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972 | Confermato e pienamente in vigore senza modifiche |
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