Taglio delle accise sul gasolio usato come carburante prorogato al 5 settembre 2026 e misure urgenti collegate al perdurare della crisi dei mercati petroliferi internazionali
Forma Giuridica: Normativa – Decreto Legge
Numero 153 del
26/08/2026
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2026 ed entrato in vigore il 27 agosto 2026, il Decreto Legge 26 agosto 2026 n. 153, che introduce misure urgenti collegate al perdurare della crisi dei mercati petroliferi internazionali. Il provvedimento:
- ridetermina per un periodo limitato, l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,
- introduce un versamento anticipato sulle ritenute relative agli utili distribuiti dai grandi gruppi energetici
- e reca alcune modifiche in materia di deducibilità di spese di rappresentanza e di sponsorizzazione nel settore del gioco legale.
Come tutti i decreti legge, dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, termine entro il quale il testo potrà essere modificato in sede di conversione: ai fini applicativi si raccomanda di verificare eventuali modifiche intervenute con la legge di conversione.
Di seguito una sintesi dei contenuti principali, articolo per articolo.
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1) Accisa sul gasolio: nuova aliquota dal 27 agosto al 5 settembre 2026
In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’articolo 1 del decreto ridetermina l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
La nuova misura si applica dal 27 agosto al 5 settembre 2026.
Per il medesimo periodo, la stessa misura si applica anche all’accisa sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e sul biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
|
Prodotto |
Periodo di applicazione |
Aliquota |
|---|---|---|
| Gasolio usato come carburante |
27 agosto – 5 settembre 2026 |
532,90 euro/1.000 litri |
| HVO e biodiesel (immessi in consumo tal quali) |
27 agosto – 5 settembre 2026 |
532,90 euro/1.000 litri |
Il decreto stima i relativi oneri in 105,6 milioni di euro per il 2026 e in 1,2 milioni di euro per il 2028.
Vengono inoltre incrementate le risorse destinate al credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, introdotto dal decreto legge 18 marzo 2026, n. 33 (convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79) per compensare il maggior costo sostenuto per il gasolio. Lo stanziamento, già rifinanziato dai decreti-legge n. 133/2026 e n. 139/2026, viene ora elevato da 364,1 a 386,2 milioni di euro complessivi.
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2) Versamento anticipato sulle ritenute per i grandi gruppi energetici
L’articolo 2 introduce, a decorrere dal 2026, un obbligo di versamento anticipato commisurato alle ritenute e alle imposte sostitutive dovute sugli utili societari, a carico di un numero limitato di soggetti operanti nel comparto energetico.
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Soggetti obbligati | Società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (DPR 917/1986), controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato |
| Soglia dimensionale | Ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro, in base all’ultimo bilancio consolidato approvato |
| Settore di attività | Estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale (anche liquefatto), altri prodotti energetici o energia elettrica |
| Presupposto | Utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell’esercizio precedente a quello di corresponsione |
| Misura del versamento | 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, se gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio della delibera |
| Termine di versamento | 30 novembre di ogni anno, con le modalità dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (esclusa la compensazione in sede di versamento) |
Al versamento anticipato corrisponde un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile dalla società a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute al momento dell’effettiva corresponsione degli utili cui si riferisce. Per le imposte sostitutive di cui all’articolo 27-ter del DPR 600/1973, la quota di credito riferibile agli utili corrisposti tramite intermediari viene comunicata a questi ultimi, che la utilizzano in diminuzione dei versamenti dovuti all’Erario.
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP
- e non rileva ai fini del rapporto tra interessi passivi e ROL di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
In caso di revoca totale o parziale della delibera di distribuzione, la quota di versamento riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diventa credito immediatamente compensabile, senza i limiti annuali di compensazione ordinariamente previsti, oppure rimborsabile su richiesta del contribuente.
Il versamento anticipato non è deducibile ai fini IRES e IRAP e non determina, di per sé, alcuna imputazione di reddito in capo ai soci né corresponsione anticipata degli utili ai fini fiscali.
La stessa regola viene replicata per i soggetti che rientreranno nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), in vigore in sostituzione dell’attuale TUIR.
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3) Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni nel settore del gioco legale
L’articolo 3 del decreto introduce due novità sulla deducibilità dei costi per le imprese del settore del gioco legale, applicabili alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
La prima riguarda gli investimenti che i concessionari di gioco sono tenuti a effettuare ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: il decreto stabilisce che questi investimenti si considerano sempre spese di rappresentanza.
La seconda riguarda invece le spese di sponsorizzazione: quelle sostenute da soggetti riconducibili, anche indirettamente, agli operatori di gioco legale che offrono servizi informativi sul gioco o di comparazione di quote e offerte, non sono più deducibili ai fini IRES e IRAP. La norma richiama le spese di sponsorizzazione disciplinate dall’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, e trova doppio riferimento normativo: nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto, per il TUIR attualmente in vigore, e in un nuovo comma 2-ter dell’articolo 117 del nuovo TUIR.
Le maggiori entrate generate da queste due misure saranno accertate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e confluiranno nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307), che lo stesso articolo 3 rafforza fin da subito con 2,6 milioni di euro per il 2026 e 25,4 milioni per il 2027.
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Fonte immagine: ChatGPT
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