Rimborso IVA UE entro il 30 settembre 2026: requisiti, condizioni e procedura


Per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni effettuati nel 2025 in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, i soggetti passivi possono chiedere il rimborso dell’IVA entro il 30 settembre 2026.

La procedura riguarda sia gli operatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea che hanno sostenuto l’imposta in Italia, sia i soggetti passivi italiani che hanno effettuato acquisti o importazioni in un altro Stato membro.

Sul piano nazionale, le modalità di rimborso sono disciplinate dagli articoli 38-bis1 e 38-bis2 del DPR n. 633/1972. L’accesso alla procedura è subordinato al rispetto di specifiche condizioni soggettive e oggettive.

I requisiti soggettivi per ottenere il rimborso

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/9/CE stabilisce che, nel periodo al quale si riferisce la domanda, il richiedente non deve avere nello Stato membro di rimborso:

  • la sede della propria attività economica;
  • una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni;
  • in mancanza di una sede o di una stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale.

Sul piano interno, l’articolo 38-bis2 del DPR n. 633/1972 disciplina il rimborso dell’IVA assolta in Italia dai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.

La presenza di una stabile organizzazione in Italia non è, tuttavia, sufficiente, da sola, a escludere il rimborso. In conformità alla disciplina europea, occorre verificare se la struttura abbia partecipato effettivamente alle operazioni rilevanti o abbia realizzato, nel periodo interessato, operazioni territorialmente rilevanti incompatibili con la procedura.

Il principio trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e nei più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. La valutazione deve quindi riguardare l’attività concretamente svolta dalla stabile organizzazione e non soltanto la sua esistenza formale.

Identificazione IVA e rappresentante fiscale

Il rimborso non è automaticamente precluso quando il soggetto stabilito in un altro Stato membro è identificato ai fini IVA in Italia, direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972 oppure tramite un rappresentante fiscale.

L’identificazione IVA, infatti, non determina la nascita di un soggetto passivo distinto rispetto all’operatore non residente.

Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, per accedere alla procedura prevista dall’articolo 38-bis2 è necessario che gli acquisti per i quali si chiede il rimborso non siano confluiti nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentate attraverso la posizione IVA italiana.

Qualora il contribuente abbia utilizzato la partita IVA italiana per esercitare il diritto alla detrazione o abbia chiesto il rimborso mediante la dichiarazione annuale, troverà invece applicazione la procedura ordinaria prevista dall’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026. Secondo i giudici, la mera intestazione delle fatture alla posizione IVA italiana non può comportare automaticamente la perdita del rimborso, poiché il soggetto passivo rimane unitario. È però necessario verificare che tale posizione non sia stata concretamente utilizzata per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti relativi alle operazioni per le quali viene chiesta la restituzione dell’imposta.

Le condizioni oggettive

Oltre ai requisiti soggettivi, il rimborso richiede il rispetto di alcune condizioni oggettive.

Nel periodo di riferimento, il richiedente non deve aver effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso, fatta eccezione, in particolare, per:

  • le operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente mediante il meccanismo dell’inversione contabile;
  • le prestazioni di trasporto e le relative operazioni accessorie non imponibili;
  • le operazioni effettuate attraverso i regimi speciali OSS, nei casi previsti dalla normativa.

Gli acquisti e le importazioni devono inoltre essere inerenti all’attività economica esercitata dal soggetto passivo e l’imposta deve risultare detraibile secondo la legislazione dello Stato membro di rimborso.

Restano quindi applicabili le eventuali limitazioni o esclusioni della detrazione previste dalla normativa nazionale del Paese nel quale l’IVA è stata assolta.

Identificazione successiva all’acquisto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2746 del 30 gennaio 2023, ha chiarito che l’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale effettuate dopo l’acquisto o l’importazione non escludono, di per sé, il diritto al rimborso.

Il beneficio può essere riconosciuto se:

  • l’Amministrazione finanziaria è in grado di verificare la presenza dei requisiti sostanziali;
  • la domanda non persegue finalità fraudolente o abusive;
  • l’identificazione è effettuata entro un termine ragionevole.

Il principio è coerente con la precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il rimborso può riguardare anche acquisti e importazioni effettuati prima dell’apertura della posizione IVA in Italia da parte del soggetto non residente.

Domande entro il 30 settembre 2026

Per gli acquisti e le importazioni effettuati nel 2025, la domanda deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2026. Il termine ha natura decadenziale e, pertanto, il suo superamento comporta la perdita della possibilità di utilizzare questa specifica procedura.

L’istanza deve essere presentata elettronicamente attraverso il portale dell’Amministrazione finanziaria dello Stato membro nel quale il richiedente è stabilito. Sarà poi quest’ultima a inoltrarla allo Stato membro competente a eseguire il rimborso.

La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 12 marzo 2026 relativa alla causa C-527/24, ha inoltre precisato che un malfunzionamento tecnico non può rendere inesistente una domanda regolarmente trasmessa e ricevuta dall’Amministrazione. In questi casi, l’autorità deve consentire al richiedente di integrare o sostituire il file non correttamente elaborabile.

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