Introduzione
Quando muore un genitore o un altro familiare, non sempre chi è chiamato alla successione conosce realmente la sua situazione economica. Quindi, come sapere se il defunto aveva debiti prima di accettare l’eredità?
Magari si sa che possedeva una casa e aveva un conto corrente, ma non si conoscono eventuali finanziamenti, fideiussioni, cartelle esattoriali, ipoteche, cause in corso o debiti verso privati.
Nasce allora una domanda molto concreta: come posso sapere quali debiti aveva il defunto prima di decidere se accettare l’eredità?
La domanda è importante perché accettare un’eredità significa subentrare non soltanto nei beni e nei crediti, ma anche nei debiti trasmissibili del defunto.
Prima di decidere, però, è possibile svolgere una serie di verifiche presso banche, Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate-Riscossione e registri immobiliari e controllare l’esistenza di eventuali controversie giudiziarie.
Una precisazione deve però venire prima di tutte le altre: chi viene indicato dalla legge o dal testamento come possibile successore non è ancora necessariamente un erede.
Prima distinzione: il chiamato all’eredità non è ancora erede
Nel linguaggio comune diciamo spesso: “sono erede di mio padre”.
Giuridicamente potrebbe non essere ancora vero.
L’art. 459 c.c. stabilisce un principio molto semplice:
L’eredità si acquista con l’accettazione
Fino a quel momento il soggetto al quale l’eredità è devoluta è, tecnicamente, chiamato all’eredità: può accettarla, accettarla con beneficio d’inventario oppure, quando ne ricorrano i presupposti, rinunciarvi.
La distinzione non è terminologica.
È proprio durante questa fase che occorre cercare di capire se il patrimonio apparentemente positivo nasconda debiti tali da rendere poco conveniente un’accettazione pura e semplice.
Il chiamato dispone inoltre dei poteri conservativi riconosciuti dall’art. 460 c.c. e può compiere attività dirette a conoscere e preservare il patrimonio senza che ogni iniziativa comporti automaticamente accettazione dell’eredità.
Bisogna però essere prudenti: altri comportamenti possono invece determinare accettazione tacita, trasformando definitivamente il chiamato in erede anche senza una dichiarazione formale.
Ho dedicato a questo problema uno specifico approfondimento sull'[accettazione tacita dell’eredità]. Sul punto è bene essere prudenti soprattutto mentre si stanno ancora effettuando le verifiche sulla situazione patrimoniale del defunto.
-leggi anche: conto cointestato e successione: i soldi entrano nell’eredità? Cassazione 2025
Non esiste un certificato che garantisca che il defunto non aveva debiti
Questo è probabilmente il primo dato pratico da conoscere.
Non esiste in Italia un’unica banca dati dalla quale ottenere un documento che dica:
il defunto aveva complessivamente questi debiti e nessun altro
Un debito può derivare da un mutuo bancario, da una cartella esattoriale, da un contratto con un privato, da una fideiussione, da una causa per risarcimento danni, da spese condominiali, da obbligazioni collegate a un’attività imprenditoriale o da molte altre situazioni.
Per questo la verifica deve essere svolta attraverso più fonti.
Ed è importante capire anche il limite di ciascuna: una Centrale dei Rischi senza segnalazioni non significa che non esistano debiti; un immobile senza ipoteche non significa che il proprietario non abbia creditori; l’assenza di cartelle non esclude un futuro accertamento fiscale.
Lo scopo delle verifiche è dunque ridurre il più possibile l’incertezza, non ottenere una certezza che nessun archivio pubblico è in grado di fornire.
-leggi anche: Successioni: la modifica del ddl semplificazioni sulla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità!
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: un primo controllo sui debiti bancari
Un primo strumento molto utile è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Si tratta di un archivio che raccoglie informazioni sui debiti e sulle garanzie verso il sistema bancario e finanziario.
Può quindi aiutare a individuare, ad esempio, mutui, finanziamenti, aperture di credito e determinate garanzie riconducibili al defunto.
Qui, però, bisogna fare due precisazioni.
-leggi anche: Coeredi e debiti dell’eredità: guida completa alla ripartizione dei debiti tra gli eredi con casi pratici
Il chiamato all’eredità può chiedere la Centrale dei Rischi del defunto?
La pagina informativa della Banca d’Italia indica espressamente, tra i soggetti autorizzati dalla legge ad accedere ai dati di una persona, anche “un erede”; non nomina invece espressamente, nell’elenco esemplificativo pubblicato online, il semplice chiamato.
A mio avviso, tuttavia, vi sono validi argomenti per ritenere possibile l’accesso anche da parte del chiamato all’eredità, proprio quando la richiesta sia necessaria per decidere se accettare.
L’art. 2-terdecies del Codice della privacy consente infatti di esercitare i diritti riguardanti i dati personali di una persona deceduta a chi abbia “un interesse proprio” o agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Inoltre, le stesse istruzioni della Centrale dei Rischi contemplano espressamente il caso nel quale la posizione appartenga a un soggetto defunto e l’eredità non sia ancora stata accettata: in tale situazione la posizione di rischio rimane intestata al defunto.
Mi sembra quindi difficilmente giustificabile imporre a una persona di diventare prima erede proprio per poter scoprire se esistono quei debiti che dovrebbe conoscere per decidere se diventarlo.
In concreto presenterei dunque l’istanza dichiarando correttamente la propria qualità di chiamato all’eredità, senza qualificarsi come erede se l’accettazione non è ancora avvenuta, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il decesso e la propria posizione successoria.
La Centrale dei Rischi non mostra tutti i debiti
Questo limite è fondamentale.
La stessa Banca d’Italia precisa che la Centrale dei Rischi non costituisce una certificazione dell’indebitamento complessivo.
Normalmente la soglia di segnalazione è di 30.000 euro; scende a 250 euro per le posizioni classificate in sofferenza. Inoltre non tutti gli intermediari finanziari partecipano necessariamente alla Centrale.
La Banca d’Italia dice espressamente che il debito complessivo registrato nella CR:
potrebbe non coincidere con quello effettivo
Perciò una Centrale dei Rischi “pulita” è una buona informazione, non la prova che il defunto non avesse debiti.
-leggi anche: Chi paga le tasse di successione? Guida completa su obblighi e responsabilità degli eredi
Chiedere alle banche la consistenza patrimoniale del defunto
Se si conoscono le banche con le quali il defunto operava, il controllo deve essere molto più specifico.
Alla banca può essere chiesta anzitutto la cosiddetta consistenza patrimoniale alla data del decesso, cioè il documento utilizzato nelle pratiche successorie per ricostruire i rapporti esistenti in quel momento.
Non mi limiterei però a chiedere quanto denaro ci fosse sul conto.
Chiederei espressamente alla banca di indicare anche le posizioni passive: saldi negativi, mutui, prestiti personali, aperture di credito, finanziamenti, eventuali garanzie e ogni altro rapporto dal quale possa derivare un’obbligazione.
Che la “lettera di consistenza” possa avere anche questa funzione è dimostrato dalla stessa casistica dell’Arbitro Bancario Finanziario: nella decisione n. 24360 del 6 novembre 2019 viene descritta una lettera con la quale la banca aveva comunicato agli eredi sia il saldo del conto sia l’esistenza di un prestito personale residuo.
-leggi anche: Guida essenziale all’eredità e successione: eredi legittimi, quote e calcolo della Legittima
Il chiamato ha diritto di chiedere documenti alla banca?
Qui il quadro è ancora più interessante.
L’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario riconosce il diritto di ottenere la documentazione bancaria non soltanto al cliente ma anche a:
colui che gli succede a qualunque titolo
La documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni deve essere fornita, a richiesta, entro il termine massimo previsto dalla disposizione.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha interpretato questa espressione in senso ampio.
In particolare ha chiarito che deve comprendere:
non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità
La ragione è evidente: il chiamato deve poter ricostruire il patrimonio proprio per decidere se accettare, rinunciare oppure ricorrere al beneficio d’inventario. Questo orientamento è stato ribadito in numerose decisioni dell’ABF.
Quindi, se la banca risponde semplicemente “lei non è ancora erede”, l’obiezione non chiude necessariamente il problema.
Occorre documentare la propria posizione di chiamato e formulare in modo preciso la richiesta.
E se dalla consistenza emerge, per esempio, un finanziamento di 80.000 euro, può essere opportuno non fermarsi a quella cifra ma chiedere il contratto, il capitale residuo, l’eventuale assicurazione collegata, le garanzie e la documentazione necessaria a comprendere quale sia l’effettiva esposizione.
-leggi anche: Usucapione di beni mobili ed eredità: è possibile usucapire un dipinto di valore?
Come verificare cartelle e debiti fiscali del defunto
Un’altra verifica fondamentale riguarda il Fisco.
Ed è interessante che proprio l’Amministrazione riconosca espressamente il problema del chiamato che deve decidere se accettare.
Nella documentazione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il caso di decesso si legge infatti che:
Le persone ‘chiamate all’eredità’ possono chiedere di verificare la situazione debitoria del defunto
La stessa Agenzia specifica che lo scopo è permettere loro di valutare se accettare o meno l’eredità.
Questo è un passaggio importante: per conoscere i debiti della riscossione non occorre prima trasformarsi in eredi.
La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare il decesso e la qualità di chiamato.
È opportuno distinguere, però, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La seconda permette di ricostruire la situazione relativa alle somme già affidate alla riscossione, comprese cartelle e altre posizioni risultanti dai suoi archivi.
Presso l’Agenzia delle Entrate possono invece essere richieste, nei casi e con le modalità previste, informazioni e certificazioni relative ai carichi pendenti risultanti dall’Anagrafe tributaria.
Neppure questo controllo offre però una garanzia assoluta: potrebbe esistere, ad esempio, un periodo d’imposta non ancora definitivamente accertato o una contestazione non ancora trasformata in un carico affidato alla riscossione.
Per una successione con una situazione fiscale complessa -soprattutto se il defunto esercitava un’impresa o una professione- limitarsi a controllare le cartelle già emesse può quindi non essere sufficiente.
Immobili: controllare ipoteche e pignoramenti in Conservatoria
Se il defunto possedeva immobili farei sempre anche un’ispezione ipotecaria.
Quella che ancora comunemente chiamiamo Conservatoria dei Registri Immobiliari corrisponde oggi ai Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Attraverso l’ispezione ipotecaria è possibile verificare trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.
L’Agenzia delle Entrate spiega espressamente che tra le trascrizioni può comparire il pignoramento e tra le iscrizioni si trovano le ipoteche.
Se quindi trovo un’ipoteca bancaria sull’appartamento del defunto, so che devo approfondire il rapporto che l’ha originata.
Se trovo un pignoramento, l’indagine diventa ancora più urgente perché esiste una procedura esecutiva che deve essere esaminata.
Ma anche qui bisogna evitare conclusioni automatiche.
L’importo dell’ipoteca non coincide necessariamente con il debito attuale.
Un mutuo originariamente garantito da un’ipoteca di 300.000 euro potrebbe essere stato quasi interamente rimborsato. Oppure il debito potrebbe essere stato estinto senza che tutte le formalità risultino immediatamente intuitive a chi legge una semplice visura.
Per questo, quando emerge una formalità, occorre leggere la relativa nota e, se necessario, il titolo che l’ha originata e confrontarla con la documentazione del creditore.
Al contrario, l’assenza di ipoteche e pignoramenti non significa affatto che non esistano debiti: moltissimi crediti sono semplicemente chirografari e non risultano nei registri immobiliari.
-leggi anche: Eredità con beneficio d’inventario: chi paga le spese delle cause? (art. 511 c.c.)
E se il defunto aveva una causa civile in corso?
Anche le controversie giudiziarie possono nascondere una passività importante.
Una persona può apparire priva di debiti ma essere convenuta, ad esempio, in una causa risarcitoria da centinaia di migliaia di euro ancora non definita.
Se si sa che il defunto era assistito da un avvocato, è quindi importante accertare se esistessero procedimenti pendenti e quale fosse la posizione processuale del defunto.
Qui bisogna precisare un meccanismo processuale poco intuitivo.
Se una parte già costituita in giudizio attraverso un avvocato muore, la causa non si interrompe automaticamente per il solo fatto della morte.
L’art. 300 c.p.c. stabilisce che il procuratore dichiara l’evento in udienza o lo notifica alle altre parti e che:
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto
Quindi è la dichiarazione o notificazione processuale dell’evento a produrre normalmente l’interruzione.
Se il difensore non dichiara la morte, la Cassazione applica il principio della cosiddetta ultrattività del mandato alle liti: in linea generale il processo può proseguire tra le parti originarie come se l’evento interruttivo non fosse ancora stato dichiarato. Le Sezioni Unite hanno fissato questo principio con la sentenza n. 15295/2014 e la giurisprudenza successiva continua ad applicarlo.
Questo produce una conseguenza pratica importante:
il fatto che un figlio non abbia ricevuto alcuna comunicazione dopo la morte del genitore non dimostra che il genitore non avesse cause pendenti.
Cosa succede quando la causa viene interrotta?
Quando l’evento viene dichiarato e il processo si interrompe, la controparte che intenda continuarlo deve procedere alla riassunzione secondo le regole dell’art. 303 c.p.c.
La norma prevede anche che, entro un anno dalla morte, la notificazione possa essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto.
Ma torna qui la distinzione iniziale tra erede e chiamato.
Cass., 16 novembre 2020, n. 25885 ha precisato che la notificazione dell’atto di riassunzione ai chiamati all’eredità consente la ripresa del processo senza che occorra preliminarmente accertare se abbiano già accettato.
Questo però non significa che la notificazione li trasformi automaticamente in eredi.
Il chiamato può contestare tale qualità; se lo fa, la parte che sostiene che sia divenuto erede dovrà provarlo.
La distinzione è importante anche per un’altra ragione: ricevere un atto relativo a una causa del defunto può essere proprio il momento nel quale il chiamato scopre l’esistenza di una passività che fino a quel momento ignorava.
-leggi anche: Esecutore testamentario: chi è, cosa fa e quando conviene nominarlo nel testamento
Attenzione ai debiti che nessuna banca dati mostra
Le verifiche appena descritte sono molto utili, ma rimane un’area inevitabilmente scoperta.
Un contratto di mutuo tra privati, una richiesta di risarcimento non ancora sfociata in giudizio, una fideiussione, un debito professionale, alcune obbligazioni condominiali o un credito contestato possono non emergere né dalla Centrale dei Rischi né da una visura ipotecaria né dalla situazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Per questo, quando il patrimonio è significativo, la ricostruzione dovrebbe comprendere anche la documentazione personale e contabile lecitamente disponibile, i rapporti bancari, eventuali attività imprenditoriali o professionali, le garanzie rilasciate dal defunto e i procedimenti giudiziari dei quali si abbia notizia.
È particolarmente importante cercare eventuali fideiussioni: può accadere che una persona non abbia contratto un finanziamento per sé, ma abbia garantito il debito di un figlio, di una società o di un’altra persona.
La morte del garante non permette di concludere automaticamente che quella posizione sia irrilevante per la successione: occorre leggere il contratto e verificare natura, limiti e vicende della garanzia.
Le sanzioni amministrative si ereditano?
Qui occorre distinguere i debiti veri e propri dalle sanzioni personali.
La regola generale dell’art. 7 della legge n. 689/1981 è quella della non trasmissibilità della sanzione amministrativa pecuniaria agli eredi.
La disposizione è infatti rubricata proprio “Non trasmissibilità dell’obbligazione”.
Una regola analoga opera, nella disciplina vigente, per le sanzioni tributarie personali.
Questo significa però che bisogna separare imposta e sanzione.
Se il defunto doveva una determinata imposta, il debito tributario non scompare automaticamente per la morte; diversa è la sorte della sanzione irrogata per il comportamento illecito personale.
E soprattutto non tutte quelle che comunemente chiamiamo “sanzioni amministrative” hanno natura semplicemente personale e pecuniaria.
Abusi edilizi: perché l’ordine di demolizione può riguardare anche l’erede
L’esempio più importante è quello degli abusi edilizi.
Supponiamo che un genitore abbia costruito abusivamente una parte dell’immobile e che, dopo la sua morte, la casa passi al figlio.
Si potrebbe pensare:
Io non ho commesso l’abuso, quindi l’ordine di demolizione non mi riguarda
Non è così.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione demolitoria ha natura:
reale e ripristinatoria
Proprio per questo può essere rivolta anche al proprietario che sia subentrato all’autore dell’abuso. Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 714 afferma che la misura demolitoria prescinde dalla responsabilità personale del nuovo proprietario perché mira a ristabilire la legalità del territorio.
Quindi è corrente dire che questa “sanzione si trasmette agli eredi”, ma tecnicamente preferisco spiegare il fenomeno in modo diverso:
non si eredita la responsabilità personale per l’abuso commesso dal defunto; è l’obbligo ripristinatorio che segue il bene e può quindi gravare sul nuovo proprietario.
La distinzione non è puramente teorica.
Lo stesso Consiglio di Stato distingue infatti l’ordine di demolizione dalla diversa e più afflittiva acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale per inottemperanza, rispetto alla quale assumono rilievo ulteriori garanzie, compresa la posizione soggettiva del proprietario subentrato.
Perciò, quando nell’eredità ci sono immobili, non controllerei soltanto le ipoteche: se vi sono dubbi sulla regolarità urbanistica, verificherei anche eventuali procedimenti edilizi e ordinanze comunali.
-leggi anche: L’usucapione tra parenti coeredi spiegata bene
Fare le verifiche senza accettare l’eredità per errore
Tutto questo lavoro serve proprio al chiamato, non all’erede che abbia già accettato puramente e semplicemente.
Durante le verifiche occorre quindi prestare attenzione a non compiere atti incompatibili con la volontà di rimanere semplici chiamati.
L’art. 476 c.c. considera tacita l’accettazione quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non come erede.
La giurisprudenza distingue però gli atti dispositivi dagli atti meramente conservativi o compatibili con la posizione del chiamato.
Chiedere una situazione debitoria, una visura, documentazione bancaria o informazioni necessarie a decidere se accettare ha una funzione ricognitiva ben diversa, ad esempio, dalla vendita di un bene ereditario.
Nel mio approfondimento sull’accettazione tacita ho esaminato diversi casi concreti decisi dalla Cassazione, compresa la voltura catastale e l’utilizzo dei beni o del denaro ereditario.
Vi è inoltre una situazione nella quale non bisogna perdere tempo: il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari è soggetto alle specifiche regole e ai termini dell’art. 485 c.c. per la formazione dell’inventario. Non è quindi sempre possibile pensare di effettuare con calma verifiche per anni prima di scegliere.
Cosa fare se dopo i controlli rimangono dubbi sui debiti
Può accadere di effettuare tutti questi controlli e avere ancora una situazione incerta.
È normale.
Proprio perché nessuna verifica può escludere ogni possibile passività futura, il codice prevede l’accettazione con beneficio d’inventario.
L’art. 490 c.c. ne descrive l’effetto fondamentale: mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. In particolare, l’erede beneficiato non è tenuto a pagare debiti ereditari e legati oltre il valore dei beni pervenutigli, purché naturalmente vengano rispettate le regole proprie dell’istituto.
Non significa che il beneficio d’inventario sia sempre la scelta migliore.
Se dall’indagine emerge con sufficiente chiarezza che il patrimonio è largamente positivo, possono esistere ragioni per un’accettazione ordinaria.
Se invece il passivo è chiaramente superiore all’attivo, può essere valutata la rinuncia.
Il problema nasce nei casi intermedi: immobili di valore ma gravati da mutui, debiti fiscali incerti, cause ancora pendenti, garanzie prestate a terzi oppure attività imprenditoriali delle quali non è semplice ricostruire il passivo.
In queste situazioni il confronto fra valore dei beni, debiti già noti e rischi ancora potenziali è più importante del semplice calcolo del saldo del conto corrente.
-leggi anche: Guida completa su come tutelare i propri diritti ereditari con azioni legali alla luce della recente giurisprudenza
Quando è opportuno approfondire il caso
Un esame più approfondito è particolarmente opportuno quando:
- il defunto esercitava un’attività d’impresa o professionale;
- risultano mutui, finanziamenti, fideiussioni o esposizioni in Centrale dei Rischi;
- esistono cartelle, verifiche fiscali o periodi d’imposta ancora suscettibili di controllo;
- sugli immobili risultano ipoteche, pignoramenti oppure problemi urbanistici;
- il defunto era coinvolto in cause civili o procedure esecutive;
- non è chiaro se il chiamato abbia già compiuto atti che possano valere come accettazione tacita;
- il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari e possono essere già iniziati a decorrere i termini previsti per l’inventario;
- il patrimonio ha un valore significativo ma vi sono passività che non è possibile quantificare con sufficiente sicurezza.
Non ogni debito emerso rende conveniente rinunciare all’eredità e, allo stesso modo, un patrimonio apparentemente consistente non rende prudente un’accettazione immediata.
Prima di scegliere bisogna confrontare attivo certo, passivo certo e passivo potenziale.
Domande frequenti
Posso controllare i debiti del defunto anche se non ho ancora accettato l’eredità?
Sì, diversi strumenti sono utilizzabili proprio dal chiamato per decidere se accettare. L’Agenzia Entrate-Riscossione lo riconosce espressamente e l’Arbitro Bancario Finanziario riconosce al chiamato un ampio diritto di accesso alla documentazione bancaria. Per la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, come spiegato sopra, ritengo che vi siano solidi argomenti per riconoscere analogo accesso, fermo l’onere di documentare correttamente la propria posizione.
La Centrale dei Rischi mi dice tutti i debiti bancari del defunto?
No. La stessa Banca d’Italia precisa che la Centrale dei Rischi non costituisce una certificazione di tutti i debiti. Esistono soglie di segnalazione e non tutti i rapporti finanziari sono necessariamente presenti.
La banca può rifiutare i documenti perché non sono ancora erede?
Non per il solo fatto che il richiedente sia ancora chiamato, se dimostra una qualificata posizione successoria. L’ABF interpreta l’art. 119 TUB in senso tale da comprendere anche il chiamato all’eredità.
Se un immobile ha un’ipoteca significa che esiste ancora quel debito?
Non necessariamente nella misura indicata dall’iscrizione. Occorre controllare quale credito garantisse l’ipoteca, le successive annotazioni e soprattutto la situazione attuale presso il creditore.
Le multe del defunto passano agli eredi?
Le sanzioni amministrative pecuniarie personali seguono, in via generale, il principio di non trasmissibilità dell’art. 7 legge n. 689/1981. Diverso è il debito sottostante e diverse sono le misure di natura reale o ripristinatoria.
Un ordine di demolizione per abuso edilizio si estingue con la morte del responsabile?
No per il solo fatto della morte. La giurisprudenza amministrativa riconosce alla demolizione natura reale e ripristinatoria: può quindi riguardare anche il successivo proprietario del bene.
Se nessuno mi ha notificato una causa posso essere sicuro che non ce ne fossero?
No. Quando una parte costituita tramite avvocato muore, la mancata dichiarazione processuale dell’evento può consentire al giudizio di proseguire secondo il principio di ultrattività del mandato. È quindi opportuno verificare direttamente eventuali procedimenti dei quali si abbiano elementi o documentazione.
Conclusioni
Prima di accettare un’eredità è possibile — e quando la situazione del defunto non è chiara è spesso prudente — svolgere una vera ricostruzione del passivo.
La Centrale dei Rischi può evidenziare esposizioni finanziarie importanti; le banche possono fornire consistenze e documentazione sui rapporti; Agenzia Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate consentono di approfondire la posizione fiscale; i registri immobiliari mostrano ipoteche e pignoramenti; l’esame delle controversie pendenti può far emergere passività che non figurano in nessuna di queste banche dati.
Nessuna singola verifica, però, offre una garanzia assoluta.
E proprio per questo la distinzione fra chiamato ed erede viene prima di ogni altra: finché la scelta non è stata effettuata, occorre raccogliere le informazioni necessarie senza compiere inconsapevolmente atti che possano già valere come accettazione.
Quando il patrimonio comprende immobili, attività d’impresa, esposizioni bancarie, debiti fiscali, fideiussioni o cause pendenti, può essere opportuno ricostruire preventivamente l’attivo e il passivo e valutare, sulla base dei documenti, se procedere con accettazione, beneficio d’inventario o rinuncia.
Lo Studio Ticozzi Sicchiero & Partners può esaminare la documentazione successoria e patrimoniale e valutare quali verifiche siano ancora necessarie prima di assumere una decisione destinata a produrre effetti definitivi.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link















