Le date di ottobre sono tre e servono a cose diverse. Sbagliare finestra significa dover ripiegare sul modello Redditi, con tempi e regole meno comodi.
La dichiarazione è partita, poi arriva il dubbio: una spesa dimenticata, un dato del sostituto sbagliato, un acconto che sembra troppo alto rispetto a quanto si dovrà davvero pagare. Chi si chiede, dopo aver sbagliato il 730, come si corregge dopo l’invio, deve guardare tre scadenze ravvicinate di ottobre, ciascuna con una funzione propria. Entro il 10 ottobre si comunica al sostituto d’imposta di ridurre o azzerare il secondo acconto. Entro il 26 ottobre si trasmette il 730 integrativo, ma solo per le correzioni a favore del contribuente. Per le rettifiche a sfavore, quelle che comportano maggiori imposte o minori rimborsi, il 730 non si usa affatto: serve il modello Redditi 2026.
Quando scade l’invio del 730/2026?
Il termine è il 30 settembre, valido sia per la dichiarazione precompilata sia per quella presentata tramite Caf e professionisti abilitati.
Per gli intermediari il calendario è però articolato in più finestre. Entro il 15 settembre andavano trasmessi i modelli per i quali la documentazione era stata acquisita dal 16 luglio al 31 agosto; entro il 30 settembre vanno inviati quelli con documenti consegnati dal 1° al 30 dello stesso mese.
Questo scadenzario deriva dalle modifiche introdotte dall’art. 16-bis del D.L. 124/2019, che ha superato la scadenza unitaria prevista dal comma 1-bis dell’art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, sostituendola con un sistema a cinque finestre scaglionate.
Si può ridurre il secondo acconto di novembre?
Sì, ed è la prima delle correzioni possibili, anche se in senso stretto non è una rettifica della dichiarazione.
Chi vuole che la seconda o unica rata di acconto relativa all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta a novembre in misura minore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione, oppure non sia trattenuta affatto, deve comunicarlo per iscritto al proprio sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando sotto la propria responsabilità l’importo che ritiene dovuto.
Attenzione a una circostanza pratica di quest’anno: il 10 ottobre cade di sabato. Conviene quindi anticipare la richiesta ai giorni precedenti, per non trovarsi con un ufficio del personale chiuso.
L’esigenza di rideterminare l’acconto si presenta tipicamente quando il contribuente ha sostenuto molte spese detraibili o deducibili nel corso dell’anno e prevede che le imposte dovute l’anno successivo si riducano.
Chi nel 2026 ha ristrutturato casa con detrazione ripartita in dieci anni, o ha sostenuto spese mediche consistenti, può ragionevolmente stimare un carico fiscale più leggero e ridurre l’acconto di conseguenza.
Il calcolo va però fatto con attenzione. In caso di errore l’Agenzia delle entrate irroga le sanzioni, e il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione soltanto con il ravvedimento operoso, pagando comunque interessi e sanzioni ridotte.
Come si presenta un 730 integrativo a favore?
La possibilità è prevista dall’art. 14, comma 1, del D.M. 164/1999. I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi a un Caf-dipendenti entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione, quando dall’elaborazione della precedente dichiarazione emergano errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta, oppure la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.
Quest’anno il 25 ottobre cade di domenica, quindi il termine slitta a lunedì 26 ottobre.
Un aspetto procedurale da non trascurare: il 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche quando l’assistenza era stata prestata in precedenza dal sostituto d’imposta. Chi si era rivolto al datore di lavoro per il modello originario non può tornare da lui per l’integrazione.
Chi lascia passare il 26 ottobre non perde il diritto alla correzione: può presentare un modello Redditi 2026 per rettificare a proprio favore, chiedendo l’eventuale differenza anche a rimborso all’Agenzia delle entrate.
Come si corregge il codice del sostituto d’imposta?
È un caso particolare che si risolve con lo stesso termine del 26 ottobre ma con una codifica diversa.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati necessari a identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli indicati in modo inesatto, può presentare un nuovo modello 730 per integrare o correggere quelle informazioni.
In questo caso va indicato il codice 2 nella casella “730 integrativo” del frontespizio. Il modello deve contenere le stesse informazioni di quello originario, salvo naturalmente i nuovi dati inseriti nel riquadro relativo al sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
La distinzione conta, perché senza un sostituto correttamente identificato il conguaglio non parte e il rimborso resta bloccato.
Perché le correzioni a sfavore richiedono il modello Redditi?
La ragione è di ordine gestionale e riguarda i sostituti d’imposta.
Quando il contribuente deve rettificare a sfavore un 730 già presentato, esponendo quindi un minor credito o un maggior debito, può farlo soltanto con il modello Redditi 2026. La rettifica viene così sganciata dalla gestione del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, che non si trovano a dover rielaborare conguagli già impostati.
Il modello Redditi assume forme diverse a seconda del momento dell’invio. Se presentato entro il 2 novembre 2026 vale come “correttivo nei termini”; la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade infatti di sabato e slitta al lunedì successivo. Se inviato dopo quella data diventa invece una dichiarazione integrativa.
In entrambi i casi il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando le maggiori imposte dovute o restituendo il maggior credito ricevuto, avvalendosi del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.
Perché il rimborso non arriva?
Esiste una categoria di dichiarazioni che resta in sospeso ben oltre le scadenze di ottobre, e riguarda i controlli preventivi.
L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 175/2014 prevede che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza, l’Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi. Questi avvengono in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data della trasmissione se successiva.
Anche per il 2026 l’Agenzia ha individuato, con il provvedimento n. 182408, i criteri di selezione delle dichiarazioni con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo.
Il documento segnala un elemento che vale la pena conoscere: la sospensione dei rimborsi può scattare non solo quando emergono incoerenze tra la dichiarazione trasmessa e i dati in possesso dell’amministrazione, ma anche quando si rilevano situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Chi ha avuto contestazioni in passato entra nel perimetro dei controlli anche con una dichiarazione formalmente ordinaria.
Entro quando arriva il rimborso sospeso?
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data della trasmissione se questa è successiva.
Tradotto in date, per i modelli 730/2026 il monitoraggio si protrae fino alla fine di marzo 2027. È un dato che allunga di molto l’orizzonte della campagna dichiarativa: si apre ad aprile con la precompilata e, per chi finisce nel controllo preventivo, si chiude all’inizio dell’anno successivo.
Chi attende un rimborso consistente e non lo vede arrivare dopo la scadenza ordinaria farà bene a verificare nel cassetto fiscale se la dichiarazione risulta tra quelle selezionate, prima di ipotizzare errori di trasmissione. Nella maggior parte dei casi non c’è nulla da correggere: c’è solo da aspettare.
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