Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026
Una controversia relativa al pignoramento di un credito d’imposta può essere decisa dal giudice ordinario anche quando il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate. Con l’ordinanza n. 24845/2026, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono gli effetti delle riforme che hanno modificato la disciplina dell’accertamento dell’obbligo del terzo e ridisegnano il confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria.
Il punto centrale è che, nell’attuale disciplina del pignoramento presso terzi, l’accertamento sull’esistenza del credito ha effetti limitati alla procedura esecutiva. Per questo, quando il creditore procedente contesta la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate come terzo pignorato, la controversia può restare davanti al giudice ordinario.
Consiglio: il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura di dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.

Formulario commentato dell’esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Leggi descrizione
Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
Formulario commentato dell’esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Leggi descrizione
Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
Credito d’imposta pignorato: da dove nasce il caso
La vicenda prende origine da un pignoramento presso terzi notificato all’Agenzia delle Entrate. Il creditore procedente chiedeva all’Amministrazione finanziaria di rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. con riferimento alla posizione della società debitrice.
L’Agenzia rendeva però una dichiarazione negativa, successivamente contestata dal creditore. Il Tribunale di Paola aveva ritenuto esistente un credito della società nei confronti dell’Agenzia per 5.000 euro e la controversia era poi approdata davanti alla Cassazione.
Tra le questioni poste dall’Amministrazione finanziaria vi era anzitutto quella della giurisdizione: secondo l’Agenzia, poiché si discuteva dell’esistenza di un credito d’imposta, la controversia avrebbe dovuto essere decisa dal giudice tributario.
Potrebbero interessarti:
Il precedente orientamento: competente il giudice tributario
La posizione dell’Agenzia trovava un importante precedente nelle stesse Sezioni Unite.
Con le sentenze n. 3773 e n. 9570 del 2014, la Cassazione aveva infatti stabilito che, quando l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c. aveva per oggetto un credito d’imposta del contribuente sottoposto a esecuzione, la controversia investiva un rapporto di natura tributaria e rientrava quindi nella giurisdizione del giudice tributario.
La dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate veniva considerata espressione del potere impositivo dell’Amministrazione, circostanza che giustificava l’intervento della giurisdizione tributaria.
Ma proprio su questo punto le Sezioni Unite del 2026 ritengono necessario verificare se quei principi siano ancora applicabili dopo le successive modifiche degli artt. 548 e 549 c.p.c..
Cosa è cambiato dopo la riforma del pignoramento presso terzi
È qui che si trova il passaggio più importante dell’ordinanza.
Secondo la Cassazione, dopo le riforme legislative, l’accertamento dell’obbligo del terzo non costituisce più un autonomo giudizio destinato ad accertare con efficacia generale l’esistenza del credito.
Si tratta invece di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, diretto a verificare l’esistenza del credito esclusivamente ai fini dell’esecuzione in corso.
L’ordinanza che decide la contestazione non è quindi idonea a formare un giudicato sull’esistenza o sull’ammontare del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato.
La modifica è decisiva perché viene meno uno dei presupposti sui quali era costruito il precedente orientamento delle Sezioni Unite del 2014.
Perché ora decide il giudice ordinario
Nell’attuale sistema, spiega la Corte, la contestazione della dichiarazione del terzo viene risolta in via incidentale all’interno della procedura esecutiva.
Gli effetti dell’accertamento restano quindi limitati all’esecuzione.
Anche la sentenza pronunciata a seguito dell’opposizione agli atti esecutivi non forma giudicato sul rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo, ma assume efficacia nel rapporto tra creditore procedente e terzo e ai fini dell’assoggettabilità del credito all’esecuzione.
Da qui la conclusione delle Sezioni Unite: anche quando il credito pignorato ha natura tributaria, il creditore procedente può avvalersi della tutela esecutiva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate davanti al giudice ordinario.
Agenzia delle Entrate: quando resta competente il giudice tributario
La decisione non comporta però un trasferimento generalizzato delle controversie sui crediti fiscali alla giurisdizione ordinaria.
Le Sezioni Unite precisano infatti che la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate conserva la propria natura di atto espressivo del potere impositivo.
Di conseguenza, il debitore esecutato può continuare a impugnarla davanti al giudice tributario nei termini previsti dalla legge.
Si crea quindi una distinzione basata sull’oggetto e sulla funzione del giudizio:
il creditore procedente, che mira ad assoggettare il credito alla procedura esecutiva, agisce davanti al giudice ordinario; il contribuente, quando contesta l’atto dell’Amministrazione relativo al proprio rapporto tributario, resta invece nell’ambito della giurisdizione tributaria.
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno quindi rigettato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La causa è stata poi rimessa alla Terza Sezione civile della Cassazione per l’esame degli ulteriori motivi di ricorso, che riguardavano questioni diverse da quella della giurisdizione.
L’ordinanza n. 24845/2026 assume particolare rilievo perché adegua i precedenti principi delle Sezioni Unite alla nuova struttura dell’accertamento dell’obbligo del terzo: ciò che conta non è soltanto la natura tributaria del credito, ma anche la funzione meramente incidentale che l’accertamento svolge nell’attuale processo esecutivo.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link







