i Comuni non potranno più bloccare tutto



Crisi d’impresa, anche Imu e tributi locali entrano nella transazione fiscale: cosa cambia per Comuni e aziende.


Una delle novità più rilevanti della recente riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riguarda un capitolo finora rimasto in una zona grigia: i debiti verso Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane. Dal 12 agosto 2026, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, anche i tributi locali amministrati direttamente dagli enti territoriali possono essere inseriti nelle proposte di transazione fiscale.

In termini concreti, per un’impresa in difficoltà diventa possibile affrontare in modo unitario passività quali Imu, Tari e altri tributi locali, evitando che il debito verso il singolo Comune resti un ostacolo insormontabile nel tentativo di risanare l’attività. La modifica interviene sull’articolo 63 del Codice della crisi e amplia gli strumenti disponibili nelle procedure di composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e in altri percorsi disciplinati dalla normativa.

Non si tratta soltanto di un aggiustamento tecnico. La riforma cambia l’equilibrio tra tutela delle entrate pubbliche e salvataggio delle imprese, soprattutto nei comparti dove il patrimonio immobiliare pesa molto sui conti societari.

La transazione fiscale non riguarda più soltanto lo Stato

Fino a questa estate, la disciplina della transazione fiscale veniva generalmente associata ai crediti gestiti dall’Agenzia delle Entrate, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. Per i tributi locali, invece, il panorama era più incerto: l’assenza di una previsione esplicita aveva alimentato interpretazioni differenti e reso più difficile costruire piani di ristrutturazione completi.

Il punto era delicato perché, secondo il tradizionale principio di indisponibilità della pretesa tributaria, un ente pubblico non può rinunciare liberamente alle somme dovute. Di conseguenza, Comuni e altri enti territoriali tendevano a essere considerati soggetti con margini molto limitati per accettare riduzioni, dilazioni o accordi sui propri crediti.

La giurisprudenza contabile aveva restituito una fotografia non uniforme. Alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avevano ammesso, in determinate procedure, la possibilità di falcidiare il credito locale; in altri casi, però, veniva esclusa una vera e propria transazione in mancanza di una norma che la autorizzasse in modo chiaro. Il risultato era una disciplina a geometria variabile, dipendente dal tipo di procedura scelto e, spesso, dall’interpretazione adottata nel singolo territorio.

Con la nuova formulazione, il legislatore supera questa incertezza: i crediti per tributi auto-amministrati da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane entrano stabilmente nel perimetro della transazione fiscale. L’obiettivo è rendere più coerente la gestione dell’intero debito pubblico dell’impresa in crisi.

Imu, Tari e debiti locali: in quali procedure si potrà proporre un accordo

L’estensione riguarda i principali strumenti di regolazione della crisi. L’imprenditore potrà inserire i debiti per imposte locali nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato preventivo e nel concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale.

La conseguenza più immediata si avverte nella composizione negoziata. In precedenza, un’azienda poteva negoziare molte componenti dell’esposizione debitoria, ma incontrava maggiori difficoltà nel coinvolgere in modo efficace il Comune creditore. Ora potrà formulare una proposta che comprenda anche i tributi locali, offrendo un pagamento parziale o programmato nel tempo, purché la soluzione sia più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione.

Per le imprese proprietarie di capannoni, alberghi, centri commerciali, strutture ricettive, immobili produttivi o vaste aree edificabili, la novità assume un valore particolare. L’Imu, infatti, può trasformarsi in una voce assai pesante quando il fatturato si riduce ma il patrimonio immobiliare resta invariato. In questi casi, lasciare fuori dal tavolo il debito locale rischiava di compromettere anche piani finanziariamente sostenibili.

La possibilità di trattare tali esposizioni all’interno della procedura non equivale a un condono automatico. Ogni proposta dovrà essere costruita con dati solidi, attestazioni adeguate e un confronto concreto con lo scenario della liquidazione giudiziale. Tuttavia, il debitore potrà presentare un progetto più realistico, senza dover affrontare percorsi separati per Stato, Inps e amministrazioni locali.

Cram down, quando il tribunale può superare il dissenso del Comune

Il secondo elemento centrale della riforma è l’estensione del cosiddetto cram down agli enti pubblici territoriali. Con questa espressione si indica la possibilità per il tribunale di omologare una proposta anche senza l’adesione del creditore pubblico, quando il suo consenso risulti decisivo per raggiungere le soglie richieste dalla legge e quando la proposta garantisca un risultato migliore rispetto alla liquidazione.

In altre parole, il Comune non dispone più di un potere di veto assoluto. Se l’ente respinge un accordo che assicura un recupero più favorevole rispetto a quanto otterrebbe dalla liquidazione dell’impresa, il giudice potrà valutare se procedere ugualmente con l’omologazione, alle condizioni previste dal Codice della crisi.

Negli accordi di ristrutturazione, il meccanismo può incidere sul raggiungimento delle percentuali di adesione richieste, comprese quelle del 60% oppure del 30% previste per gli accordi agevolati. Nel concordato preventivo, invece, i tributi locali vengono avvicinati al trattamento già previsto per quelli erariali, con conseguenze sulle classi dei creditori, sulle maggioranze e sul divieto di riservare agli enti territoriali un trattamento peggiore rispetto a creditori comparabili.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale la modifica ha un confine più ristretto: il cram down può consentire di superare il voto contrario dell’ente, ma non la sua inerzia. Se il Comune non esprime il voto nei termini, continua infatti a operare la regola che considera tale silenzio come favorevole.

Le questioni ancora aperte e gli obblighi per gli enti locali

La riforma chiarisce molto, ma non elimina ogni dubbio. Uno dei nodi riguarda il modo in cui valutare la “determinanza” del credito pubblico. La norma richiama insieme amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed enti pubblici territoriali: resta quindi da capire se il giudice dovrà considerare il complesso dei crediti pubblici come un unico blocco oppure analizzare il peso di ciascun ente singolarmente.

Una lettura unitaria renderebbe più agevole l’omologazione quando il consenso dell’intero comparto pubblico è decisivo. Un’interpretazione separata, invece, porterebbe a valutare il ruolo di ogni Comune, Regione o ente previdenziale. La prassi giudiziaria dovrà progressivamente definire il perimetro applicativo della disposizione.

Vi è poi il tema delle procedure già avviate alla data del 12 agosto 2026. Il decreto non prevede una disciplina transitoria esplicita. Potrebbero quindi emergere orientamenti diversi: da un lato l’applicazione immediata alle procedure ancora non omologate; dall’altro una linea più prudente, limitata alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore della riforma oppure subordinata al rinnovo di adesioni e attestazioni quando cambiano in modo rilevante le condizioni offerte ai creditori.

Per gli enti locali, la novità richiede un salto organizzativo. Non basterà attendere l’esito della procedura: Comuni e altri enti dovranno valutare rapidamente le proposte, individuare i soggetti competenti a esprimersi e verificare con attenzione la convenienza economica dell’accordo. Un ritardo o una risposta non adeguatamente motivata può esporre l’amministrazione al rischio di subire l’omologazione forzosa senza avere realmente esercitato il proprio potere valutativo.

La direzione scelta dal legislatore è chiara: meglio incassare una quota certa e conveniente del credito piuttosto che difendere formalmente l’intera pretesa, per poi recuperare somme minime dopo una liquidazione. Per le imprese in difficoltà, soprattutto quelle gravate da importanti costi immobiliari, l’ingresso di Imu e tributi locali nella transazione fiscale può diventare un tassello decisivo per evitare la chiusura.


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