Componenti a efficacia pluriennale, reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa e controlli per antieconomicità: cosa cambia con la nuova disciplina del Dlgs correttivo
Martedì 11 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 148/2026, «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione» (cosiddetto “decreto Omnibus”).
Nella versione successiva all’esame delle commissioni parlamentari, il decreto contiene anche disposizioni relative all’attività di accertamento che recepiscono le indicazioni della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, in particolare quelle dettate dall’articolo 17, comma 1, lett. h) della legge.
Nel dettaglio, il decreto interviene in tema di:
- termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale (articolo 22)
- società di capitali a ristretta base partecipativa (articolo 23)
- accertamento per antieconomicità (articolo 24).
Termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale (articolo 22)
L’articolo 22 del decreto Omnibus prevede che «All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa».
Le stesse modifiche vengono apportate all’articolo 293 del decreto legislativo n. 141/2026, recante il nuovo «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento».
Dal punto di vista applicativo, la disposizione prevede che, in deroga agli ordinari criteri di determinazione della decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria, in presenza di componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale, questi debbano essere contestati entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al primo utilizzo.
Il secondo periodo del nuovo comma 1-bis prevede che, in caso di azione di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria entro i termini sopra individuati, «per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1», rispristinando, dunque, l’ordinario termine di decadenza quinquennale dalla presentazione della dichiarazione.
Dal punto di vista del campo di applicazione oggettivo, la norma esclude espressamente i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti che potranno, dunque, essere accertati anche oltre il termine di 5 anni dalla prima indicazione in dichiarazione.
Sul piano oggettivo, il successivo comma 1-ter prevede espressamente che, in merito alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
La novità, in base al disposto del comma 3 dell’articolo 22, si applica «ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027».
Società di capitali a ristretta base partecipativa (articolo 23)
L’articolo 23 del Dlgs n. 148/2026 introduce una presunzione legale relativa in base alla quale «In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova
contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza:
a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.
Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Tale presunzione è stata introdotta anche nel Testo unico adempimenti e accertamento mediante l’introduzione dell’articolo 256-bis.
La norma definisce i “confini” di applicazione della presunzione prevedendo che:
- le contestazioni diverse da quelle aventi a oggetto ricavi non dichiarati e costi inesistenti non possono portare all’applicazione della presunzione di occulta distribuzione di dividendi
- la tassazione dei dividendi è effettuata in funzione della tipologia di soci (siano essi persone fisiche, imprenditori individuali e società di persone, ovvero soggetti passivi Ires).
Per quanto riguarda l’ambito temporale di tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del Dlgs n. 148/2026, «Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, 24, comma 1, 29, commi da 1 a 17, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all’articolo 368 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141».
Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1 e 2, relative all’applicazione della presunzione in esame nel periodo antecedente a quello di entrata in vigore del Dlgs n. 141/2026, saranno applicabili a partire dall’entrata in vigore del Dlgs n. 148/2026 (prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. in base al disposto dell’articolo 37) e fino all’entrata in vigore del nuovo Testo unico in materia di adempimenti e di accertamento.
Accertamento per antieconomicità (articolo 24)
L’articolo 24 del decreto Omnibus afferma che «Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante».
Le stesse modifiche vengono apportate anche al Dlgs n. 141/2026 mediante l’introduzione dell’articolo 252-bis.
La normativa, dunque, preclude la possibilità per l’amministrazione finanziaria di poter rettificare il reddito e il valore della produzione avvalendosi del solo scostamento rispetto ai valori di mercato. Le contestazioni relative alla condotta antieconomica richiederanno, dunque, la presenza di ulteriori elementi indiziari ovvero la rilevazione di difformità manifeste e rilevanti rispetto al valore di mercato del bene o del servizio scambiato.
Per quanto riguarda l’efficacia temporale della disposizione in esame, si rimanda a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni relative alla ristretta base societaria.
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